Codice della strada - Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 164 codice della strada: Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 18481/2015: "... il ricorrente deduce la insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione degli artt. 2054 e 2700 c.c., 253, 356, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 164 e 141 del codice della strada. La Corte rigetta il ricorso e sul punto precisa" ... la corte d'appello riteneva che stante il contenuto delle dichiarazioni testimoniali non fosse sufficientemente stata fornita la prova circa il nesso di causalità tra il trasporto sulla vettura della Sig.ra ... e il danno. In particolare, la corte riteneva che il teste non avesse chiarito se fosse stato presente nel momento in cui erano state fissate la valigie e la modalità con le quali erano state fissate, riferendo solo l'esistenza di più molle agganciate al telaio del portapacchi e di aver visto la molla sganciata e penzolante dopo la frenata. Quindi, nella ricostruzione della corte, mancava la prova del fatto stesso che la molla terminasse con un gancio e soprattutto se lo sganciamento della molla fosse ascrivibile alla difettosa condotta di guida della Sig. ra ..., e non piuttosto ad un carente posizionamento della molla stessa prima di avviare il mezzo. In conclusione, la corte riferisce che non emerge dalle prove testimoniali che qualcuno abbia assistito al posizionamento dei pacchi sul tetto della macchina, quindi nessuno ha potuto confermare l'assunto dell'attore, che i pacchi siano stati collocati sul tetto della vettura dalla moglie e che siano stati da questa correttamente assicurati prima di partire con i cordoni elastici terminanti nel gancio metallico e che i cordoni fossero stati correttamente agganciati, per cui si sarebbero sganciati durante la marcia per una errata manovra della Sig. ra ..., ovvero la brusca frenata a velocità eccessiva. Per questi motivi, la corte d'appello ha ritenuto che non ci fosse la prova del nesso causale tra la condotta di guida della Sig. ra ... e l'incidente subito dal Sig. ... all'occhio : non c'è prova che lei avesse sistemato i pacchi e assicurato il gancio metallico, né che questo fosse stato assicurato male, né della allegata elevatissima velocità notturna in una vettura di media cilindrata. Correttamente pertanto la corte territoriale non ha applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c. .c, in favore del Sig. ..., terzo trasportato a titolo di cortesia sul veicolo condotto e di proprietà della moglie, perché l'applicazione della presunzione presuppone che l'attore fornisca la prova di aver subito un danno e che questo danno sia in rapporto di causalità con la circolazione del veicolo (v. Cass. n. 15818 del 2011 :" In tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso')."