Codice della strada - Art. 165. Traino di veicoli in avaria.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 165. Traino di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
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art 165 codice della strada: la norma spiega dettagliatamente che cosa prevede la legge nel caso in cui sia necessario procedere al traino di un veicolo in avaria. L’articolo 165 del Codice della Strada prevede infatti che: “il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada”. Durante le operazioni il veicolo trainato deve mantenere attivo il dispositivo intermittente previsto dall’articolo 151, lettera f) del C.d.S. rappresentato dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione. In assenza di tale dispositivo è necessario mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello quadrangolare retroriflettente di cui all’articolo 164, comma 6 del C.d.S., ovvero il segnale mobile di pericolo di forma triangolare retroriflettente di cui all’articolo 162 del C.d.S. Il veicolo trainante invece, se ne è dotato, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto per i veicoli di soccorso.