Codice della strada - Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100.
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art 166 codice della strada: la norma, dedicata al trasporto di cose su veicoli a trazione animale, si preoccupa di determinare, ai fini della sicurezza stradale, di fissare un limite massimo di peso trasportabile. Il comma 1 prevede infatti che i veicoli condotti da animali non possono trasportare una massa complessiva, a pieno carico, superiore a quella che risulta indicata nella targa. Se il veicolo supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ma non ricorre nessuna delle ipotesi di violazione previste dall'art. 62, chi lo ha posto in circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal secondo comma.