Codice della strada - Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà  di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. (1)

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà  di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità . Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età  inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età  non inferiore ad anni sedici. (2)

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. 

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. 


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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 169 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 435 del 11/01/2011, in tema di sinistro stradale derivante dalla violazione degli articoli 169, 170 e 193 del codice della strada, ha respinto, perché infondato, il ricorso della ricorrente. Ella lamentava che fosse onere dei convenuti dimostrare la circostanza della sua presenza a bordo del veicolo del marito. Questo "errore" probatorio, secondo la ricorrente, ha condotto il giudice d'appello a non riconoscerle i danni subiti a causa del sinistro. La Suprema Corte, respingendo suddetta tesi, ha ritenuto che il giudice del giudizio d'appello, accogliendo l'eccezione sollevata dai convenuti, ha correttamente concluso che fosse onere della trasportata provare la sua presenza sul veicolo al momento del sinistro.