Codice della strada - Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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art 17 codice della strada: Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 9733/2012: Il ricorrente, tra gli altri motivi del ricorso denunzia: " ... violazione di legge: art. 17 codice della strada e 141 - 342 del regolamento codice della strada, con conseguente violazione dell'art. 2043 c.c. stante l'obbligo dell'ente proprietario della strada di provvedere alla pulitura dei cespugli a margine della strada". La Cassazione, nel caso di specie ha ritenuto infondato il motivo del ricorso come esposto, in quanto: "... l'incidente descritto negli atti difensivi di parte attrice e risultante dalle emergenze di causa (deposizioni raccolte in istruttoria) si è verificato non a causa di una negligenza nella manutenzione della strada (da parte dell'ente proprietario) ma a causa dell'imprudente e negligente comportamento tenuto dall'appellante. Atteso, infatti, che ... è rimasto accertato, in linea di fatto, da un lato, che la Amministrazione Provinciale non aveva tenuto alcun negligente comportamento nella manutenzione della strada, dall'altro, che l'incidente si è verificato per fatto e colpa esclusiva di uno dei due conducenti coinvolti nello scontro è palese che i giudici del merito allorché hanno rigettato la domanda (dell'odierno ricorrente) non sono incorsi nelle violazione delle norme di legge indicate..."