Codice della strada - Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria (1) (4).
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (1).
2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (3)
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 171 codice della strada: Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza n. 26171/2013 accoglie il ricorso così motivando: "Al fine di decidere sulla questione, va preliminarmente osservato che la legge n. 689 del 1981, all'art. 2 (applicabile anche in tema di violazioni al C.d.S. ex art. 194 C.d.S.), dispone che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto: in tal caso, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto. L'art. 14 della stessa legge dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati .... Il combinato disposto delle due norme impone di rilevare che, nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre debbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti. Ne consegue che in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, "con la redazione di apposito verbale di contestazione nel loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo" (Cass. n. 17189 del 2008; Cass. n. 4286 del 2002). Applicando tale principio al caso di specie, è dunque facilmente evincibile come la contestazione del verbale oggetto di giudizio non sia stata effettuata a ... quale autore della violazione (e quindi quale "trasgressore" materiale, come invece ritenuto dal giudice d'appello), bensì in qualità di esercente la potestà sul minore autore della violazione, poiché permetteva allo stesso di circolare alla guida del ciclomotore senza indossare il casco. Il Sig. ... dunque, veniva indicato nel verbale quale "trasgressore" non già della norma del C.d.S., in quanto autore materiale del fatto, ma per violazione del dovere di vigilanza su di lui incombente in virtù della potestà sul minore, effettivo autore dell'infrazione; violazione che, sulla base di quanto in precedenza esposto, fa insorgere una responsabilità personale e diretta in capo al genitore (pur se non autore materiale del fatto) per l'infrazione commessa dal figlio minore."