Codice della strada - Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. (1)
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia,
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 161 a € 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 173 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza n. 3336 del 02/03/2012. Questi i fatti:"La Prefettura di Firenze impugna la sentenza in oggetto, confermativa di quella di primo grado ... del Giudice di Pace di ..., di accoglimento dell'opposizione del B. ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22 avverso un verbale di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 173 C.d.S., comma 2 (uso del telefonino cellulare non "a viva voce" durante la marcia), ritenendo al riguardo non sufficientemente provato l'addebito dall'attestazione del pubblico ufficiale verbalizzante facente fede soltanto degli "elementi oggettivi non suscettibili di una valutazione sensoriale", e non anche di quelle percezioni caratterizzate da margini di apprezzamento fallibili, in quanto aventi ad oggetto accadimenti repentini (nella specie l'opponente automobilista aveva dedotto che trovandosi in coda a seguito di un "tamponamento multiplo" in cui era rimasto coinvolto, aveva adoperato il telefonino solo a veicolo fermo)". La Corte ha accolto il ricorso poiché "... fondato alla luce del principio affermato dalle SS.U.U. nella sentenza n. 17355 del 2009 ...- nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali il l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà o dell'effettivo svolgersi dei fatti -".