Codice della strada - Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (1).  

1. La  durata  della  guida  degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose  e  i  relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  marzo 2006.   
 

2. I registri di servizio, gli estratti del  registro  e  le  copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti,  per  il  controllo,  al  personale  cui  sono  stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12  del presente codice. I registri di servizio di cui al citato  regolamento (CE),  conservati  dall'impresa,  devono  essere  esibiti,   per   il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i  trasporti,  la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  e  agli  ispettori della direzione provinciale del lavoro.   

3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.   

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40 a € 161. Si applica la sanzione da € 213 a € 851 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE). 

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 319 a € 1.276. Si applica la sanzione da € 372 a € 1.489 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. 

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 425 a € 1.701. 

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma' da € 266 a € 1.063. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 372 a € 1.489. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 1.602. 

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 659. 

9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma' da € 327 a € 1.305. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.882 a € 7.528, nonche' con il ritiro immediato della patente di guida. 

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia' avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove e' stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.305 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 

15. Nel caso di ripetute inadempienze,  tenuto  conto  anche  della loro entita' e frequenza, l'impresa  che  effettua  il  trasporto  di persone ovvero di cose in conto proprio  ai  sensi  dell'articolo  83 incorre nella sospensione, per un periodo da  uno  a  tre  mesi,  del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante  il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se,  a  seguito  di  diffida rivoltaledall'autorita' competente  a  regolarizzare  in  un  congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.  

 16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale  esercizio  di  altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o  la  autorizza  al  trasporto  cui  le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.   

17. La sospensione, la decadenza o la revoca  di  cui  al  presente articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di  decadenza  sono atti definitivi.   

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi  15  e  16  del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al  trasporto  di persone o di cose in conto terzi, si applicano  le  disposizioni  del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n. 395». 

 
 
(1) Articolo interamente sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 174 codice della strada: Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 25260/2015: Premesso che: " la Corte di Appello di ... confermava la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta dai Sig. ri ... nei confronti della Società Trasporti Pubblici ... di cui erano dipendenti con mansioni di conducenti di linea intesa ad ottenere la declaratoria del loro diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva per ogni ora o frazione di ora di riposo giornaliero e/o settimanale non goduto nei termini stabiliti dal Regolamento CEE... 15.3.2006 n. 561, con condanna della società al pagamento delle somme indicate ricorso relativamente ai periodi specificati." Presenta ricorso in cassazione la società (datore di lavoro) che: "Con il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 1226 e 2727 c.c. in quanto la Corte di Appello, omettendo qualsiasi valutazione sulle censure mosse nel gravame alla decisione del primo giudice in merito alla liquidazione equitativa del danno psicofisico ne aveva avallato la motivazione con affermazioni del tutto apodittiche che nulla dicevano circa la valutazione degli elementi probatori su cui fondare una detta liquidazione equitativa. In altri termini aveva fatto discendere automaticamente l'esistenza di un danno da usura psico-fisica dalla mancata fruizione dei riposi senza verificare se detto danno fosse stato in concreto provato e, prima ancora, allegato."

La Corte ha ritenuto che: "Il quarto motivo di ricorso è infondato. E' stato di recente affermato da questa Corte ... che, nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite - previste dal regolamento n.3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del regolamento OIL n. 67 del 1939, e dall'art. 6 co. 1 lett. A) della legge n. 138 del 1958 - per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un'ora, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l'inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione ( Cass. n. 2886 del 10 febbraio 2014). ...il danno da usura psicofisica si iscrive secondo la giurisprudenza di questa corte (Cass. Sez. un. n. 6572 del 24 marzo 2006; Cass. n. 26972 dell'Il novembre 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Orbene, l'impugnata sentenza ha correttamente applicato i richiamati principi avendo rilevato che la liquidazione equitativa del danno operata dal primo giudice era corretta in quanto fondata sulla circostanza della provata mancata fruizione dei riposi e, quindi, dal fatto che dalla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite imposto dal Regolamento CEE derivava la maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno psicofisico per i ricorrenti. In altri termini ha ritenuto che il primo giudice correttamente avesse presunto dalla maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo l'esistenza di un danno da usura psico-fisica. Quanto alla censura relativa al criterio adottato per liquidare equitativamente il danno — la retribuzione prevista contrattualmente per il lavoro straordinario — va rilevato che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. Nel caso di specie, il giudice di merito ha dato conto del criterio seguito per determinare l'entità del risarcimento e l'esercizio del suo potere discrezionale è sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 2910/02)."