Codice della strada - Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze. (1)

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità  al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. L'uso dei predetti dispositivi  e'  altresì  consentito  ai  conducenti  delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche  per  il  recupero  degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il  medesimo  decreto   sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale  in gravi condizioni di  salute  può  essere  considerato  in  stato  di necessità , anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all'atto  di controllo da  parte  delle  autorità   di  polizia  stradale  di  cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1) ( 2)

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità  degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. 

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 


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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 177 codice della strada: Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 976 del 13/01/2014 si è pronunciata sulla seguente vicenda processuale. Il ricorrente è stato condannato per il reato art. 589 comma 1 e 2 in primo e secondo grado, perché: "con violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionava per colpa la morte di ...; in quanto - provenendo da luogo privato ... aveva l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza all'autocarro che circolava sulla strada - dovendosi immettere nel flusso della circolazione non si assicurava di poter effettuare la manovra senza creare pericolo per gli altri utenti della strada." Questa la ragione del rigetto:" il ricorrente sostiene che l'art. 177 comma 2 del Codice della Strada esonererebbe il conducente dei mezzi di soccorso dall'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e che di contro la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del comportamento di guida del ... (vittima del reato). Sul punto la Corte territoriale ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, 3 febbraio 2005, n. 19797), secondo cui anche nei casi di veicoli impegnati in servizi urgenti di istituto, l'art. 177, comma 2 ..., pur autorizzando il conducente di detto mezzo - qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale - non lo esonera dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida."