Codice della strada - Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. 

1. La  durata  della  guida degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose  non muniti dei dispositivi  di  controllo  di  cui  all'articolo  179  e' disciplinata dalle disposizioni dell'accordo  europeo  relativo  alle prestazioni  lavorative  degli  equipaggi  dei  veicoli  addetti   ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra  il  1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6  marzo  1976,  n.  112.  Al rispetto delle  disposizioni  dello  stesso  accordo  sono  tenuti  i conducenti dei veicoli di cui al  paragrafo  3  dell'articolo  2  del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 15 marzo 2006.   

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e  le  copie  dell'orario  di  servizio  di  cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo  devono  essere esibiti, per il controllo, agli organi di  polizia  stradale  di  cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa  e  i registri di servizio devono essere esibiti, per il  controllo,  anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i sistemi informativi e statistici.   

3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli, nonchι attraverso i documenti di cui al comma 2.   

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40 a € 161. Si applica la sanzione da € 213 a € 851 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. 

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 319 a € 1.276. Si applica la sanzione da € 372 a € 1.489 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo. 

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 425 a € 1.701. 

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 266 a € 1.063. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 372 a € 1.489. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 425 a € 1.701. 

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 266 a € 1.063. 

9. Il conducente che e' sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.305. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.305 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano  le  disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti  parte  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai  medesimi commi  15,   16,   17   e   18   dell'articolo   174   si   applicano all'autorizzazione o al  diverso  titolo,  comunque  denominato,  che consente di effettuare trasporti internazionali.  


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art 178 codice della strada: Corte di Cassazione Penale - Sezione II, sentenza n. 3426 del 23/01/2013 - Dall'analisi congiunta degli articoli 82, 83, 88, 174, 178 e 179 del Codice della Strada e 629 codice penale la corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che costringe il dipendente, con la minaccia anche larvata di licenziamento, al mancato rispetto dei previsti periodi di riposi e ad alterare, durante il viaggio, il tachigrafo attraverso l'apposizione di un magnete nel sensore del cambio". Il processo logico giuridico che ha condotto a tale conclusione θ il seguente: "... sul versante del diritto sostanziale, deve ritenersi integrato il delitto di estorsione in presenza della condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di minorata difesa del lavoratore, lo costringa, con la minaccia anche larvata di licenziamento, ad accettare condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, per massimizzare il suo profitto attraverso un ingiusto danno patrimoniale al dipendente. Danno patrimoniale che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente: in tal caso, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno θ implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici - nel caso di specie la durata e le modalitΰ della prestazione - nel modo e nelle forme ritenute piω confacenti, opportune nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro."