Codice della strada - Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
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art 18 codice della strada: Corte di Cassazione, sezione I Civile, sentenza n. 2656 1/02/2015 si pronuncia sulle fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati e delle distanze delle costruzioni dal confine stradale. La Corte ritiene che la nozione di “ricostruzione” non è la stessa prevista dalla normativa civilistica in materia di distanze. La ratio del codice civile è di tutelare la proprietà nei rapporti di vicinato. La ratio dell'art 18 del codice della strada e del regolamento di attuazione (art. 28) è invece di assicurare l’incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione residente nei pressi delle strade. Queste disposizioni inoltre fanno riferimento anche a opere di “ricostruzione” che seguono una precedente demolizione e non solo alle “nuove costruzioni”, come concepite dalla giurisprudenza civile in materia di distanze.