Codice della strada - Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1)
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità , quando prescritti. (3)
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da € 25 a € 100.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art. 180 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 5585 del 06/03/2013 ha sancito la sussistenza della violazione di cui all'art. 180 C.d.S anche quando il proprietario del veicolo, rispettando l'obbligo di comunicazione dei dati, dichiara di esserne il conducente, ma di non aver mai percorso la via indicata nel verbale di accertamento. Questo l'estratto della sentenza da cui si ricava il principio suddetto:"In tema di violazioni al codice della strada, integra l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 C.d.S. l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle l'attuazione dei necessari e previsti accertamenti per l'espletamento dei servizi di polizia stradale. La vigente normativa di cui alla L. n. 286 del 2006 ... ha riaffermato a carico dello stesso l'onere della comunicazione dei dati del conducente ...". "Il proprietario del veicolo, infatti, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado d'adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (...Cass. 12 giugno 2007 n. 13748; Cass. 24 aprile 2008 n. 10786; Cass. 8 agosto 2007 n. 17348). L'argomentazione di avere comunque ottemperato all'obbligo di comunicazione mediante la dichiarazione di non avere mai transitato con la autovettura nella via indicata nel verbale di accertamento è parimenti del tutto priva di pregio, basandosi su una lettura della norma incompatibile tanto con il suo tenore letterale, quanto con la sua chiara ratio giustificatrice, rappresentata dall'obiettivo di individuare e quindi sanzionare il reale trasgressore della violazione, da cui emerge chiaramente che l'obbligo in parola può considerarsi assolto soltanto con la comunicazione completa delle informazioni."