Codice della strada - Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello (1)] relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. (1)
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
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art 181 codice della strada: Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza n. 299 del 08/01/2014:"Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato. Ciò in quanto "prima dell'utilizzazione, la contraffazione del documento è un fatto penalmente irrilevante e, quindi, la consegna del documento da parte dell'autore della contraffazione o di chiunque altro al soggetto che poi lo utilizzerà, non può integrare gli estremi della condotta del delitto di ricettazione, perché manca il reato presupposto" (Cass. sez. 2, 17.3.2009, n. 16566; Cass. sez. 2, 5.7.2011, n. 27413)."