Codice della strada - Art. 184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
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art 184 codice della strada: la norma, per garantire la sicurezza della circolazione, prevede la presenza di un conducente ogni due animali da tiro, da soma o da sella non sono attaccati a un veicolo o per un solo animale, se indomito o pericoloso. La stessa regola deve essere rispettata se si è in presenza di animali singoli o in piccoli gruppi, a meno che la strada non attraversi una zona destinata al pascolo, in cui sono presenti gli appositi segnali di pericolo. Il terzo comma dispone il rinvio all'art. 152, che fissa gli orari e i casi in cui gli animali possono circolare all'interno dei centri abitati, prevedendo che la loro presenza deve essere segnalata con opportuni dispositivi luminosi. Per i veicoli a trazione animale, il comma 4 prevede che non vi possano essere legati più di due animali e che questi non devono ostacolare la visibilità delle luci del veicolo. Il comma 5 impone un guardiano ogni 50 animali e due se il numero è superiore. Il comma 5 e 6 stabiliscono particolari modalità di circolazione, sosta, e segnalazione luminosa di gruppi di animali. Il comma 7 infine sanziona chiunque non rispetti le regole imposte dalla norma.