Codice della strada - Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. (1) (*)
1. (2) Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per iconducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni dicui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentateda un terzo alla metà . Si applicano le disposizioni del comma 4dell'articolo 186-bis. La patente di guida e' sempre revocata, aisensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citatocomma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva neltriennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione dellapena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata lasospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confiscadel veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che ilveicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini delsequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quantoprevisto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente diguida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titoloVI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. (2a)
1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. (2b)
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esitopositivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo diritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effettoconseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, iconducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senzapregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti adaccertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici sucampioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personalesanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministridell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenzadel Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidrogae il Consiglio superiore di sanità , da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,sono stabilite le modalità , senza nuovi o maggiori oneri a caricodel bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cuial periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti daimpiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire laneutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimodecreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente commasiano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, sucampioni di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibileeffettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliariodelle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti disottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cuiall'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighiprevisti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutturesanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di poliziastradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o pressoquelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievodi campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degliesami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti opsicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso diincidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e disoccorso»
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. (I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144). Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5.bis Qualora l?esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l?assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all?esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell?articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l?ufficio o il comando da cui dipende l?organo accertatore. (2a)
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. (comma abrogato dal decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.).
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell?accertamento di cui ai commi 2, 2 bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all?articolo 186, comma7. Con l?ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell?articolo 119. (2)
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presentearticolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita,anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione daparte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità dicui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione diun'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere,in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazionestradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o pressoenti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato,nonche' nella partecipazione ad un programma terapeutico esocio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito aisensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decretopenale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale diesecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 deldecreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivosvolgimento del lavoro di pubblica utilità . In deroga a quantoprevisto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, illavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quelladella sanzione detentiva irrogata e della conversione della penapecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblicautilità . In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblicautilità , il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto ilreato, dispone la riduzione alla metà della sanzione dellasospensione della patente e revoca la confisca del veicolosequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorsonon sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso ladecisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighiconnessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità , il giudiceche procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblicoministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 delcodice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità edelle circostanze della violazione, dispone la revoca della penasostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzioneamministrativa della sospensione della patente e della confisca. Illavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più diuna volta.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 187 codice della strada: Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 16059/2014: "... secondo la più attenta e recente giurisprudenza di questa Corte (...) il reato di cui all'art 187 è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini dei giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione."