Codice della strada - Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade.

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità  della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396.

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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art 19 codice della strada: per assicurare la sicurezza della circolazione stradale, il codice della strada, al comma 1 dell'art 19 sancisce che, nella costruzione di tiri a segno, opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, cave coltivate mediante l’uso di esplosivo e stabilimenti che rischiano di pregiudicare la sicurezza in generale, la salute pubblica e la regolarità della circolazione stradale, deve essere osservata la distanza dalle strade stabilita dalle disposizioni di legge in materia e, mancanza di queste, quelle stabilite dal Prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco. Per tutte le violazioni di cui all’articolo 19 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria a carico dell'autore della violazione, del ripristino dei luoghi a proprie spese. Questa sanzione accessoria è contemplata dall’articolo 211 del codice della strada e consegue di diritto, ai sensi dell’articolo 210, comma 1, dello stesso codice, all’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa.