Codice della strada - Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da  semafori,  i conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli attraversamenti  pedonali.  Devono  altresì  dare   la   precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  inoltrarsi  in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. (3)

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già  iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità  motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1)

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa da € 163 a € 652. 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 191 codice della strada: Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 16957/2015: "...l'imputato era stato condannato ... in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'articolo 589, commi 1 e 2, cod. pen. per aver cagionato per colpa la morte di ...; colpa consistita in imprudenza, negligenza e/o imperizia e nella violazione degli articoli 141 e 191 del codice della strada perché, alla guida di autovettura ..., omettendo di moderare la velocità e di prestare particolare attenzione in prossimità dell'attraversamento pedonale, aveva investito la ...  che in quel punto stava attraversando la sede stradale da destra verso sinistra, rispetto al senso di marcia dell'autovettura, in prossimità dell'apposito attraversamento pedonale sicché, a seguito dell'urto e della caduta al suolo, aveva riportato lesioni che ne avevano provocato il decesso." Nel ricorso in cassazione l'imputato "deduceva violazione di legge con riguardo alla violazione delle regole cautelari imposte dalle norme di comune prudenza e di quelle specifiche inerenti la disciplina della circolazione stradale...". La Corte ha ritenuto il ricorso infondato così motivando: "Invero il ricorrente richiama la norma di cui all'art. 141, comma 2, cod. str. che impone al conducente di conservare il controllo del veicolo sì da poter compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo, entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Sostiene, poi, il ricorrente che la conformazione dei luoghi era tale per cui l'avvistamento del pedone sarebbe stato possibile solo all'ultimo momento e, tenuto conto del tempo di reazione, non sarebbe stato possibile evitare l'investimento. Sennonché, in materia di responsabilità da circolazione veicolare, l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità per colpa dell'utente della strada, nel caso di infortunio subito da terzo, qualora tali norme non siano esaustive delle regole precauzionali adottabili ( Sez. 4, n. 26677 del 26/05/2009...). Ne deriva che l'imputato, proprio in considerazione delle particolari condizioni dei luoghi e dell'attraversamento che non consentiva l'avvistamento dei pedoni se non quando si trovava in prossimità delle strisce di attraversamento, avrebbe dovuto moderare la velocità, finanche azzerandola, prima di intraprendere il superamento delle strisce pedonali onde accertarsi che nessun pedone avesse intrapreso l'attraversamento."