Codice della strada - Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1)
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (1)
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice. (2)
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. (3)
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. (3)
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (3)
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
articolo 193 codice della strada: Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 14092/2014 ha precisato che il modulo di constatazione amichevole in cui le parti non riportano le lesioni personali specifiche derivanti dal sinistro stradale che le ha viste coinvolte, pur essendo liberamente valutabile dal giudice, non è detto che conduca al riconoscimento del risarcimento del danno. Questo il ragionamento: "Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 2054 cod. civ. per il fatto che la Corte di appello ha omesso di pronunciare sulla domanda delle appellanti di condanna dei privati responsabili dello scontro (conducente e proprietario dell'automobile che ha tamponato la sua), nei confronti dei quali il riconoscimento di responsabilità contenuto nel modulo di constatazione ha l'efficacia della confessione stragiudiziale. 2.1.- Il motivo non è fondato. Al di là di ogni possibile rilievo di inammissibilità, a causa dell'omessa specificazione del preciso contenuto del verbale di contestazione amichevole, non risultando chi lo abbia sottoscritto (se il solo conducente od anche il proprietario), né quali responsabilità abbia dichiarato di assumere, essenziale è che le ipotetiche dichiarazioni confessorie debbono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che le ha rese. Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 legge n. 990 del 1969 gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, onde deve escludersi che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con l'assoluzione dell'assicuratore e la condanna del confitente, dovendosi applicare il disposto di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti (Cass. civ. Sez. 3, 25 gennaio 2008 n. 1680; Idem, 10 novembre 2009 n. 23735 e 13 febbraio 2013 n. 3567)."