Codice della strada - Art. 196. Principio di solidarietà .

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 196. Principio di solidarietà .

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli (1), o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà . Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione .

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità , direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità  o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità  giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

(1) comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 196 codice della strada: Cassazione Civile, sezione 6, sentenza n.  18988/2015  ha statuito che la formulazione dell’articolo 196 del codice della strada non permette di ritenere il locatario (nelle locazioni senza conducente art. 84 del codice della strada), responsabile solidale in sostituzione del proprietario del veicolo (società di locazione). La responsabilità solidale “sostitutiva” vale solo nelle ipotesi di cui al comma 1 art. 196 del codice della strada: usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ma non anche per le locazioni senza conducente. Questo il ragionamento che ha condotto alla conclusione suddetta:" Afferma la ricorrente che l'aver l'ultima parte di tale norma (art 196 codice della strada) indicato il solo locatario (e non già il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all'art. 84 del Codice della Strada (locazione di veicolo senza conducente) consentirebbe di escludere la responsabilità di colui che concede in locazione (breve) il veicolo. Tale interpretazione non tiene però conto della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. La norma non prevede il semplice locatore del veicolo. E ciò per l'evidente ragione, indicata chiaramente dalla Corte di appello, dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile."