Codice della strada - Art. 197. Concorso di persone nella violazione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art. 197. Concorso di persone nella violazione.
1. Quando pių persone concorrono in una violazione, per la quale č stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
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art 197 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, Sezione I Sentenza del 22 settembre 2006, n. 20696. Massima:
"In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal cod. pen., rendendo cosė applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria, a titolo di concorso morale nella violazione della legge reg. Regione Campania n. 11 del 1996, per aver contribuito a realizzare, sulle pendici di un monte, una strada in assenza delle prescritte autorizzazioni, il proprietario di un terreno limitrofo a quello sul quale scorreva la strada, il quale aveva sottoscritto una scrittura privata atta a facilitare la realizzazione della strada stessa)."