Codice della strada - Art. 20. Occupazione della sede stradale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 20. Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (1).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (1).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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art 20 codice della strada: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25826 del 2/07/2016 ha respinto la tesi secondo cui le violazioni commesse da un fruttivendolo “rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del Codice della Strada che le punisce quali illeciti amministrativi”. Tali condotte, a giudizio della Corte, configurerebbero piuttosto i reati di “invasione di terreni ed edifici”, art. 633 c.p. e “violazione di sigilli” art 639 bis c.p., poiché il fruttivendolo aveva “in mancanza di autorizzazione amministrativa, occupato in modo stabile e non itinerante con cassette, installazioni e altro, una parte della via pubblica” e “violato i sigilli apposti su quella parte, invadendo arbitrariamente immobili pubblici”. Secondo la Corte inoltre, il reato di cui all’art. 633 c.p. è posto “a tutela del patrimonio”, mentre l’illecito amministrativo di “occupazione della sede stradale” ha l'obiettivo di tutelare la “sicurezza della circolazione stradale”.