Codice della strada - Art. 201. Notificazione delle violazioni.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 201. Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere  immediatamente contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,  essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o,  quando  questi non sia stato identificato e si tratti di violazione  commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di  targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale  risulta dai pubblici registri alla data  dell'accertamento.  Se si tratta di ciclomotore la  notificazione  deve  essere  fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.  Nel caso di accertamento  della  violazione  nei  confronti  dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il  domicilio legale ai sensi dell'articolo 134,  comma  1-bis,  la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando  sia stata effettuata presso il  medesimo  domicilio  legale  dichiarato    dall'interessato.     Qualora l'effettivo trasgressore  od   altro   dei   soggetti   obbligati   sia  identificato   successivamente   alla   commissione   della  violazione la notificazione  puo'  essere  effettuata  agli  stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai  pubblici registri o  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli  l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre   indicazioni  identificative degli interessati o comunque dalla  data  in  cui la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado  di  provvedere  alla  loro  identificazione.  Per  i  residenti  all'estero  la  notifica  deve  essere   effettuata   entro  trecentosessanta  giorni   dall'accertamento.   Quando la  violazione   sia   stata   contestata   immediatamente   al  trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno  dei  soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento  giorni dall'accertamento della violazione.   (1) (4).

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità  di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità ;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità  che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità  di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai  centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali,  o  dellacircolazione sulle corsie  e  sulle  strade  riservate  attraverso  i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge  15 maggio 1997, n. 127(2) (4).
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. 

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma  1-bis  non  e' necessaria la presenza  degli  organi  di  polizia  stradale  qualora l'accertamento   avvenga   mediante   rilievo   con   dispositivi  o apparecchiature che sono stati  omologati  ovvero  approvati  per  il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. (2) (4)

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni  di  cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la  presenza  degli organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga  mediante dispositivi  o  apparecchiature  che  sono  stati  omologati   ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti  devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri  abitati  possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai  prefetti,   secondo   le   direttive   fornite   dal   Ministero dell'interno,  sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei trasporti. I tratti di strada  di  cui  al  periodo  precedente  sono individuati  tenendo  conto  del  tasso  di  incidentalità   e  delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.  (5)

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all?effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall?Anagrafe tributaria. (2a)

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità  previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3)

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità , il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2)

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NB: La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità  costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell'atto presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l'atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito. (4) Comma modificato legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(4a) Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge citata.(5) Lettera inserita dalla legge cit. cfr. nota 4. 
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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 201 codice della strada: Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 7765/2015: la sentenza in oggetto conferma il principio generale, già affermato dalla Cassazione n. 4453/2012, secondo cui, in caso di illeciti amministrativi derivanti dalla violazione del codice della strada, la notificazione del verbale è da considerarsi tempestiva e valida se, nel termine di 90 giorni (il termine era di 150 giorni al momento dei fatti, modificato dalla legge n. 120/2010) l'atto sia stato consegnato all’ufficio postale, non rilevando la data di ricezione da parte del destinatario. Ecco come ha motivato la Corte il rigetto del ricorso: «In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi».