Codice della strada - Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie.

Indice codice della strada commentato

Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME


Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni  pecuniarie).  (1) -  1.  I soggetti  tenuti  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni  accertate  contestualmente  con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione del pagamento in rate mensili. 

2. Può avvalersi della facoltà  di cui al comma 1 chi e'  titolare di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata  al  prefetto,  nel caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo 208.  E' presentata  al  presidente  della  giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 

4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e dell'entità  della somma da pagare, l'autorità  di  cui  al  comma  3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera  euro  5.000. L'importo di ciascuna rata non può  essere  inferiore  a  euro  100. Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano  gli interessi al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e successive modificazioni. 

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di notificazione della violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad avvalersi della facoltà  di ricorso al prefetto di  cui  all'articolo 203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all'articolo  204-bis. L'istanza  e'  comunicata  dall'autorità   ricevente  all'ufficio o comando da cui dipende l'organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità  di cui al  comma  3  del presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza si intende respinta. 

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità  e dei tempi  della  rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalità  di cui all'articolo 201. Con le modalità  di cui al  periodo  precedente e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui dipende l'organo accertatore.
 

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando  o  ufficio  da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3 dell'articolo 203. 

8. In caso di rigetto dell'istanza,  il  pagamento  della  sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. 

9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le modalità  di attuazione del presente articolo.  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
Il decreto di cui  al  presente  comma  e'  adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(1) Articolo inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

art 202 bis codice della strada: Ministero dell'Interno - Circolare 22/04/2011 n. 6535 : Disposizioni in materia di sicurezza stradale: "Art. 202-bis (Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie). La disposizione consente di applicare alle sanzioni pecuniarie consequenziali a verbali elevati per infrazioni al Codice della strada la medesima facilitazione finora prevista dall'art. 26 della legge 689/81, per somme dovute in conseguenza di ordinanze-ingiunzioni. In attesa dell'apposito decreto interministeriale, previsto dal comma 9 dell'art. 202-bis, si ritiene che la disposizione possa essere direttamente applicata. Ciò sia in considerazione dei criteri sufficientemente definiti recati dalla fonte primaria in argomento, che non potrebbero comunque essere modificati dalla disciplina regolamentare, sia in relazione alle finalità sociali che la norma persegue, apprestando una facilitazione a beneficio del trasgressore in disagiate condizioni economiche, sia, infine, tenendo conto dello scopo deflattivo del contenzioso, in quanto la proposizione della istanza implica rinuncia al ricorso tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale.
Resta fermo, comunque, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni dettate dal legislatore ed in particolare del limite minimo di duecento euro per la concessione del beneficio, oltreché del criterio di valutazione dello stato di disagio economico del trasgressore, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi. Una volta ricevuta l'istanza, che l'interessato deve inoltrare anche all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, l'Amministrazione può pronunciarsi con espresso provvedimento in senso favorevole o sfavorevole; l'eventuale silenzio, decorsi novanta giorni, produce il rigetto della stessa. Sia nelle ipotesi di accoglimento, che in caso di espresso provvedimento di rigetto, come pure di decorrenza del termine che sostanzia il silenzio-rigetto, è necessario procedere alla notifica all'interessato nelle forme previste dall'art. 201 del Codice. L'esito dell'istanza va, altresì, comunicato al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore. Dalla notifica del rigetto, ovvero dalla comunicazione relativa al silenzio-rigetto, decorre il termine di trenta giorni previsto per effettuare il pagamento della sanzione nella misura intera. Nel silenzio della norma, si ritiene che il provvedimento di rigetto dell'istanza come pure la comunicazione del silenzio-rigetto formatosi, possano essere impugnati davanti al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla relativa notifica. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore procederà alla verifica del pagamento di ciascuna rata ed in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio."
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