Codice della strada - Art. 202. Pagamento in misura ridotta.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 202. Pagamento in misura ridotta.

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica  alle  violazioni  del presente codice per cui è prevista  la  sanzione  accessoria  della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità  di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
2.1 Qualora  l'agente  accertatore  sia   munito   di   idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal  comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente,  nelle  mani  dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante  strumenti  di  pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale  al  proprio comando  o  ufficio  e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento  nella  copia  del  verbale  che  consegna  al trasgressore medesimo.

2-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  quando  la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6  e 7, e' commessa da un conducente  titolare  di  patente  di  guida  di categoria  C,  C+E,  D  o  D+E nell'esercizio dell'attività    di autotrasporto  di  persone  o  cose,  il  conducente  e'  ammesso  ad effettuare immediatamente, nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette  al proprio comando o ufficio  il  verbale  e  la  somma  riscossa  e  ne rilascia ricevuta  al  trasgressore, facendo  menzione  del  pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà  di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a  titolo di cauzione, una somma pari al minimo  della  sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della  cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della  violazione.  La cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente  accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a  quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a  sessanta  giorni.  Il  veicolo  sottoposto  a  fermo amministrativo e' affidato in  custodia,  a  spese  del  responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del  comma 1 dell'articolo 214-bis.   


3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 202 codice della strada: Cassazione Civile. sezione VI, ordinanza n. 11288/2014: "Con l'unico motivo di ricorso l'avvocatura dello Stato lamenta la violazione degli artt. 116, 202 e 204 del codice stradale e degli artt. 16 e 28 della legge 689/81. Sostiene che per la violazione contestata nella specie, prevista dall'art. 116 comma 13 del codice, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione, con la conseguenza della inapplicabilità dei termini applicati dalla sentenza impugnata." La Corte ritenendo il ricorso fondato ha così deciso: "L'art. 202 comma 3 bis del codice esclude il pagamento in misura ridotta per la violazione prevista dall'art. 116 comma 13." La Corte di Cassazione nell'esaminare la problematica che ne scaturisce, dopo qualche esitazione che ha dato luogo ai precedenti invocati dal tribunale di Potenza, è pervenuta ad affermare stabilmente un orientamento contrario a quello manifestato dal giudici di merito lucani. Si è affermato che: «In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non e' assoggettata ad alcun termine di decadenza trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione» (Cass. 4832/08; 15841/08; 5784/09; 23544/09)."