Codice della strada - Art. 203. Ricorso al prefetto.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 203. Ricorso al prefetto.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (1)

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (2)

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà  del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 203 codice della strada: Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 16251/2016 si è pronunciata sul seguente quesito di diritto proposto dalla ricorrente: «Se in materia di pagamento delle infrazioni al Codice della Strada in misura ridotta, trovi applicazione - per ragioni di ordine sistematico, ricavabili dalla considerazione che il termine di sessanta giorni equivale a quello concesso all'interessato per il pagamento, ove consentito, in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione il prolungamento del termine di pagamento oltre i 60 giorni, qualora detto termine venga a scadere nel periodo in cui vige la sospensione feriale ex L. 742/1969, per cui sarebbe del tutto incongruo che si potesse decadere dall'azione giudiziaria prima del decorso di tale spatium deliberandi concesso dalla legge al trasgressore (se cioè pagare o contestare)». La Corte, dopo un complesso ragionamento logico giuridico, ha stabilito che al termine previsto dalla legge per effettuare il pagamento in misura ridotta non si applica la sospensione dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) risultando altresì ammissibili le maggiorazioni semestrali del 10% applicate al momento della riscossione.