Codice della strada - Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace (1)
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e'consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.
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art 204 bis codice della strada: Cassazione Civile, Sez VI, ordinanza n. 26440/2016: " ...territorialmente competente a decidere sulla suddetta opposizione, avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada, è il giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ai sensi degli artt. 22 delta legge 24/11/1981 n. 689 (attualmente, art. 7, comma 2, dlgs. 150/2011) e 204-bis del Codice delta strada. (...) Trova pertanto applicazione il principio espresso da Cass., sez. IIINI, 8/8/2014 n. 17841, secondo cui, eccepita l'incompetenza per territorio e per materia del giudice adito, allorché quest'ultimo declini la competenza in relazione solo alla prima eccezione senza nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio rende incontestabile anche la competenza per materia del giudice ad quem in mancanza di proposizione, sul punto, dell'istanza di regolamento di competenza, salva, peraltro, la possibilità del giudice delta riassunzione di sollevare regolamento d'ufficio se ritenga la controversia devoluta al suo esame riconducibile alla competenza, per materia (o per territorio inderogabile), di altro giudice."