Codice della strada - Art. 204. Provvedimenti del prefetto.

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"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 204. Provvedimenti del prefetto.

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 (1), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà  notizia ai ricorrenti.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività  dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto (2).

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità  (2).

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201 (3). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà  comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 204 codice della strada: Cassazione Civile, sezione VI, n. 4254/2015: "Con l'unico motivo di ricorso si lamenta: «Violazione e/ o falsa applicazione dell'articolo 204 Bis, comma 4 bis C.d.s. in ordine alla carenza di legittimazione passiva della Prefettura di ...». Rileva il ricorrente che erroneamente il giudice dell'appello ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione della Prefettura, sulla base della norma indicata, come modificata dall'art. 39, comma 1, della L. 120 del 2010, che prevede che «la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione spetti al Prefetto, quando le violazioni opposte siano state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'A.N.A.S. e spetti, invece, a regioni, province e comuni, qualora le violazioni del C.d.s. siano state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni». Tale norma non può trovare applicazione nel caso in questione, nel quale il signor ... «ab origine, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione come atto amministrativo a se stante viziato da tardività e da decadenza», non avendo contestato la (fondatezza o meno del verbale originale elevatogli dalla Polizia Municipale del Comune di ...». L'opposizione riguardava esclusivamente «la tardività nell'emissione dell'ordinanza da parte del Prefetto di ..., notificata al ricorrente quasi un anno dopo la contestazione dell'infrazione». Il contraddittore necessario non poteva che essere individuato nel soggetto che aveva emesso l'ordinanza opposta.