Codice della strada - Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà  prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà  del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende. (1)

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. (2)

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia,  a spese  del  responsabile  della  violazione,  ad  uno  dei   soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis (3) (5)

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà  dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

4-bis.  (6)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 207 codice della strada: la Commissione Europea, con parere motivato  del 2 ottobre 1998 C (1998) 2757 def. - in merito alla compatibilità dell'art 207 del Codice della Strada con l'art 6 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, ha precisato che: "l'articolo 6 del trattato vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità e si oppone a qualsiasi sanzione amministrativa  o penale inflitta dalle autorità nazionali a cittadini comunitari in maniera discriminatoria, ingiustificata e non proporzionata. La Corte ha così riconosciuto, nella sentenza del 23 gennaio 1997 (Pastoors C -29/95, Racc. I-285), che l'articolo 6 del trattato osta a una disposizione nazionale, adottata in attuazione del diritto comunitario, che impone soltanto ai residenti i quali, in caso di violazione, scelgano di non pagare immediatamente la multa prevista, ma optino per l'avvio del procedimento penale ordinario, l'obbligo di versare per ciascuna infrazione una determinata somma come cauzione, più elevata di quella prevista in caso di pagamento immediato, pena il sequestro del loro veicolo. La legislazione italiana in questione comporta una discriminazione in base al luogo di immatricolazione del veicolo, criterio che porta di fatto ai medesimi risultati di una discriminazione in base alla nazionalità. Tuttavia come ha riconosciuto la Corte nella causa Pastoors, tale disparità di trattamento tra contravventori potrebbe essere giustificata, dato che l'obbligo di versare una cauzione impedisce ai contravventori in possesso di veicoli immatricolati all'estero di sottrarsi ad una sanzione effettiva. L'applicazione della legislazione italiana in questione non è comunque proporzionata poiché non è proporzionato esigere da un conducente comunitario che circoli in Italia in base ad una delle libertà previste dal trattato, con un veicolo immatricolato all'estero, il pagamento immediato di una multa pari al minimo fissato per ogni singolo tipo di infrazione, senza possibilità di ricorso davanti al prefetto del luogo in cui è avvenuta l'infrazione, o il versamento di una cauzione elevata (una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto per la violazione commessa), pena il ritiro della patente."