Codice della strada - Art. 209. Prescrizione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art. 209. Prescrizione.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1)
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art 209 codice della strada: Cassazione Civile, sezione VI, ordinanza n. 21962/2016: "Questa Corte afferma, con orientamento consolidato, che in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dalla legge n. 689 del 1981, art. 28 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209 del codice della strada, i quali prevedono la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni (ex Cass. n. 26424 del 2014, che richiama Cass. n. 16203 del 2005; Cass. n. 5828 del 2005; Cass. n. 5071 del 2000), termine che non è interrotto da atti interni alla P.A, quale tra gli altri la consegna del ruolo all'esattore, privi di natura recettizia (Cass. n. 23251 del 2005)»; che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'Adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che il Collegio ritiene non sussistenti le condizioni di evidenzia decisoria di cui all'art. 375 n. 5, cod. proc. civ. per la definizione della causa in sede camerale, alla luce della memoria illustrativa depositata dalla parte ricorrente, nella quale si rappresenta il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità del termine decennale di prescrizione ex artt. 2953 e 2946 cod. civ. alla cartella esattoriale in assenza di impugnazione dell'atto presupposto, e si richiama l'ordinanza interlocutoria n. 1799 del 2416, con la quale la Sezione 6-2 Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione avente ad oggetto l'applicabilità del termine decennale di prescrizione della cartella esattoriale riguardante crediti contributivi INPS."