Codice della strada - Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività ;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 210 codice della strada: Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 1225/2014: "Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo violazione di legge per ciò che attiene alla durata della sospensione della patente. Si evidenzia che gli illeciti in esame sono due; e che la durata della sanzione amministrativa è illegale, essendo inferiore al minimo di legge di un anno quale derivante dal cumulo materiale delle sanzioni. La difesa ha prodotto una memoria, chiedendo la reiezione del ricorso e richiamando la sospensione della patente già disposta dal Prefetto". La Corte ha così deciso: " Il ricorso è fondato giacché la durata complessiva della sanzione amministrativa accessoria di cui si discute risulta inferiore al minimo di legge determinato per ciascuna delle distinte incriminazioni indicate in mesi sei. D'altra parte, nella disciplina di cui agli artt. 210 e seguenti del codice della strada non si rinviene alcuna norma che, nell'ambito considerato, consenta la deroga al criterio del cumulo delle sanzioni, come già condivisibilmente ritenuto da questa Corte in numerose occasioni. La memoria prodotta dalla difesa non può essere condivisa: pure nel caso in cui la sospensione della patente sia stata già disposta dal Prefetto, si tratta di provvedimento adottato in via cautelare ed urgente che non interferisce con le determinazioni che la legge demanda al giudice; fermo restando che la sospensione già disposta in via amministrativa ed eseguita viene computata nel periodo complessivo di sospensione. La pronunzia deve essere conseguentemente annullata sul punto. Alla rideterminazione della sanzione in questione può provvedere direttamente questa Corte, non essendo in questione scelte discrezionali demandate al giudice di merito, posto che questi ha già manifestato la volontà di irrogare la sanzione accessoria nella durata minima di sei mesi. Si tratta solo di irrogare detta sanzione per ambedue gli illeciti, con la conseguenza che la durata complessiva della sospensione è un anno."