Codice della strada - Art. 214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca (1) (*)
1. Ai fini del trasferimento della proprietà , ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà , ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento. (2)
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 214 bis codice della strada: Cassazione Penale, sez. IV, Sent. n 3951/2012: "Deduce la ricorrente l'erronea applicazione dell'art. 214/1 bis del codice della strada posto che, essendo l'auto di proprietà di persona diversa dall'imputata e non essendovi prova della consapevolezza del proprietario dell'utilizzazione della stessa da parte di quest'ultima, il giudice non avrebbe potuto disporre il fermo amministrativo." La Corte considerato in diritto, così decide: "Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse. In realtà, se, come si sostiene nel ricorso, la proprietà dell'auto non è da ricondursi all'imputata, bensì ad altra persona, ne discende evidente la carenza d'interesse dell'odierna ricorrente che, non essendo proprietaria dell'auto, non ha alcun interesse a contestare il provvedimento di fermo amministrativo della stessa".