Codice della strada - Art. 214-ter Destinazione dei veicoli confiscati.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 214-ter. - (Destinazione dei veicoli confiscati). (1)
1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento e' comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma ibis dell' articolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.
(1) Articolo inserito legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
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art 214 ter codice della strada:dal manuale ACI - La trascrizione al PRA dei provvedimenti amministrativi e giudiziari - :"L'art. 214 ter del Codice della Strada introdotto con L. n. 120/2010, prevede che i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento di confisca divenuto definitivo possono essere: 1) assegnati agli Organi di Polizia, ad altri Organi dello Stato o a Enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile, o di tutela ambientale; 2) venduti qualora non vi siano richieste di assegnazione da parte degli organi e Enti di cui al punto 1); 3) ceduti gratuitamente o avviati alla distruzione (qualora la vendita sia antieconomica) con provvedimento del dirigente del competente Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Pertanto, le formalità sopra descritte, contrariamente a quanto previsto in passato (cfr. lett. circ. n. 8637 dell’11/8/2010), beneficiano delle esenzioni previste al comma 3bis dell’art. 214bis CdS."