Codice della strada - Art. 214-ter Destinazione dei veicoli confiscati.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 214-ter. - (Destinazione dei  veicoli  confiscati). (1)

1.  I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di  provvedimento  definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186,  commi  2,  lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma  6,  e  187,  commi  1  e  1-bis,  sono assegnati  agli  organi  di  polizia  che  ne   facciano   richiesta, prioritariamente per attività  finalizzate a garantire  la  sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o  ad altri enti pubblici non  economici  che  ne  facciano  richiesta  per finalità  di giustizia, di protezione civile o di tutela  ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i  beni  sono  posti  in  vendita.  Se  la procedura  di  vendita  e'  antieconomica,  con   provvedimento   del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e  delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione  del  bene. Il provvedimento e' comunicato al pubblico  registro  automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si  applicano  le  disposizioni del comma ibis dell' articolo 214-bis.  

2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,   e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative  in materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive  modificazioni,  concernenti  la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.  

(1) Articolo inserito legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). 

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art 214 ter codice della strada:dal manuale ACI - La trascrizione al PRA dei provvedimenti amministrativi e giudiziari - :"L'art. 214 ter del Codice della Strada introdotto con L. n. 120/2010, prevede che i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento di confisca divenuto definitivo possono essere: 1) assegnati agli Organi di Polizia, ad altri Organi dello Stato o a Enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile, o di tutela ambientale; 2) venduti qualora non vi siano richieste di assegnazione da parte degli organi e Enti di cui al punto 1); 3) ceduti gratuitamente o avviati alla distruzione (qualora la vendita sia antieconomica) con provvedimento del dirigente del competente Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Pertanto, le formalità sopra descritte, contrariamente a quanto previsto in passato (cfr. lett. circ. n. 8637 dell’11/8/2010), beneficiano delle esenzioni previste al comma 3bis dell’art. 214bis CdS."