Codice della strada - Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità  previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità  stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità  stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità  stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 215 codice della strada: Cassazione Penale, Sez. II, Sent. n. 18127/2016: "Sotto il profilo oggettivo, non vi è alcun dubbio che, come ha ineccepibilmente stabilito il Tribunale, l'applicazione delle "sanzioni accessorie presuppone un accertamento amministrativo dell'infrazione che non può essere eseguita da organi non dotati di poteri di polizia, il cui intervento avrebbe dovuto essere previamente richiesto dall'Ente proprietario e che, nei limiti delle disponibilità del servizio, non può comunque essere rifiutato ne' dalla Polizia Municipale, trattandosi di interesse locale, ne' da alcuna altra forza di Polizia dotata di analoghi poteri: la suddetta conclusione è stata ampiamente argomentata in punto di fatto (all'area in questione di applicano le norme sul CDS in quanto area privata assoggettata ad uso pubblico) e di diritto (combinato disposto degli artt. 159 e 215 C.d.S. e art. 395 reg. esec.) dal tribunale, sicché, anche in assenza di una qualsivoglia contestazione da parte dello stesso ricorrente, ad essa è sufficiente rinviare."