Codice della strada - Art. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente. (1)
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, o della carta di qualificazione del conducente il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214. (2)
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.006 a € 8.025. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 216 codice della strada: Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 9562/2016: "In ordine al fatto che il G. di P. ... abbia annullato, in data ... , il verbale di contravvenzione sulla cui base era stata adottata successivamente la revoca della patente, tale circostanza non esclude la sussistenza del reato.In un caso analogo questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che - La disposizione contenuta nell'art. 216, sesto comma, del codice della strada, punisce, tra l'altro, la condotta di chi guida un veicolo dopo che gli sia stata ritirata la patente di guida (intesa quale documento) sanzionando il comportamento di chi si sia posto alla guida nel periodo in cui il proprio titolo abilitativo era stato ritirato, prescindendo dalle ragioni di tale ritiro. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini della legittimità del sopra indicato provvedimento sanzionatorio, della sopravvenuta verifica della illegittimità della ablazione già disposta, non interferendo questa in alcun modo sulla antigiuridicità del comportamento tipizzato nel citato art. 216" (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12617 del 26/05/2006, Rv. 589749; conforme, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18276 del 30/08/2007...). Infatti la successiva accertata legittimità o meno del provvedimento amministrativo non incide sulla tipicità del fatto contestato. Invero dalla forza immediatamente esecutiva dell'atto amministrativo, ancorata alla esigenza della sua immediata obbedienza piuttosto che alla presunzione della sua legittimità, consegue che chi è attinto dall'atto è tenuto al suo rispetto, incorrendo nelle previste sanzioni in caso di inottemperanza, finché non ne sia dichiarata l'illegittimità dall'autorità competente nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7386 del 23/02/1981 Ud. dep. 23/07/1981,...; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10203 del 09/06/1987 Ud. dep. 29/09/1987). Pertanto, il reato di guida senza patente, costituendo un illecito sostanzialmente formale, è punito indipendentemente da qualsiasi postumo accertamento della validità del provvedimento amministrativo presupposto dell'onere del non facere."