Codice della strada - Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità . L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.006 a € 8.025. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 217 codice della strada: Corte costituzionale, ordinanza 74/2000: "il Pretore di Padova con Ordinanza ... ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...nella parte in cui prevede che - avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada in luogo di [disporre che] l'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria ....che, dunque, la norma impugnata sarebbe irrazionalmente contraria al principio di uguaglianza, poiché, senza giustificazione, regola la possibilità di ricorrere in sede giudiziale contro la sospensione della patente in modo diverso - nonostante la stretta analogia fra tali sanzioni accessorie quanto a contenuto e disciplina - rispetto all'ipotesi di sospensione della carta di circolazione, disciplinata dall'art. 217 del codice della strada - ... il rimettente denuncia una disparità di trattamento normativo, muovendo dal presupposto che sussista sostanziale identità, quanto a contenuto e disciplina, tra la sospensione della patente di guida e la sospensione della carta di circolazione ... questa Corte ha più volte posto in evidenza, nel sistema del nuovo codice della strada la natura afflittiva della sospensione della patente di guida - disposta, all'esito del relativo accertamento, dal prefetto o dal giudice penale, a seconda che sia stato commesso un semplice illecito amministrativo ovvero un reato (v. ordinanze n. 170 del 1998 e n. 184 del 1997) - incide sul profilo della legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo, gravando sul relativo atto amministrativo di abilitazione, a seguito dell'accertata trasgressione di regole di comportamento afferenti alla sicurezza della circolazione (sentenza n. 330 del 1998); che, viceversa, la sospensione della carta di circolazione - ordinata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione civile - concerne la legittimazione oggettiva alla circolazione del relativo veicolo, conseguendo alla violazione di norme riguardanti l'idoneità all'uso ed alla specifica destinazione di un determinato mezzo; che, dunque, l'eterogenea configurazione teleologica e strutturale delle due sanzioni accessorie - tra loro differenziantisi anche, come detto, sotto il profilo degli organi competenti ad adottarle, oltre che per il grado di incidenza sulle facoltà del destinatario, ben più gravemente compresse nel caso di sospensione della patente - rende il meccanismo di estensione del giudizio di opposizione ex art. 205 alla sospensione della carta di circolazione, disciplinato dall'art. 217, comma 5, palesemente inidoneo a fungere da tertium comparationis onde verificare la sussistenza del denunciato vulnus al principio di uguaglianza ... che, dunque, la sollevata questione appare manifestamente infondata."