Codice della strada - Art. 218-bis. Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 218 bis . Applicazione della sospensione della patente  per i neo-patentati. (1)

1. Salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla  data  di  conseguimento della patente di categoria B, quando e' commessa una  violazione  per la quale e' prevista  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui  all'articolo  218, la durata della sospensione e' aumentata  di  un  terzo  alla  prima violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive.   

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di  conseguimento  della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale e' prevista  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.   

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  anche  al conducente titolare di patente di categoria A1, A2 o A, qualora non abbia già  conseguito anche  la  patente  di  categoria  B. Se  la  patente  di categoria B e' conseguita successivamente al rilascio  della  patente di categoria A1, A2 o A, le disposizioni di cui ai  citati  commi 1 e 2  si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.  

(1) Articolo inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 218 bis codice della strada: Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 2374 del 20/01/2014: "... consolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254; Cass. 6.12.1995, 1633 rv. 203721; Cass. 12.5.1995 6437, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11; Cass. S. U. 27.5.1998 n. 5) secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità' penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. Peraltro con il D.L. n. 117 del 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente stabilito, con l'introduzione di un comma 2 quater nel testo dell'art. 186 C.d.S., che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti."