Codice della strada - Art. 218-bis. Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 218 bis . Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati. (1)
1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione e' aumentata di un terzo alla prima violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A1, A2 o A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B e' conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A1, A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.
(1) Articolo inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.)
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art 218 bis codice della strada: Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 2374 del 20/01/2014: "... consolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254; Cass. 6.12.1995, 1633 rv. 203721; Cass. 12.5.1995 6437, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11; Cass. S. U. 27.5.1998 n. 5) secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità' penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. Peraltro con il D.L. n. 117 del 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente stabilito, con l'introduzione di un comma 2 quater nel testo dell'art. 186 C.d.S., che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti."