Codice della strada - Art. 219-bis. Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 219-bis (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni).
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.
2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.
3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa alla guida del ciclomotore da un conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 219 bis codice della strada: Cassazione Penale, sez. IV, Sent. n. 34221/2012: "Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida." La Cassazione ritiene fondato il ricorso per le seguenti ragioni: "Il richiamato art. 186 prevede che dall'accertamento dell'illecito contestato discende di diritto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale previsto dall'art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca. Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ciò persino se (come nel caso in esame) essa sia stata già disposta dai prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta. La normativa si applica, per effetto dell'art. 219 bis dei Codice della strada, introdotto con la Legge 15 luglio 2009, n, 94, anche quando l'illecito è stato commesso da conducente di ciclomotore. In tal caso la sospensione riguarda il certificato di idoneità alla guida. La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla mancanza di determinazioni sull'applicazione della sanzione amministrativa in questione, con rinvio al Tribunale."