Codice della strada - Art. 220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI- DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI
Art. 220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 220 codice della strada: Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 21578/2016: "Risulta evidente nel concreto che nessuna connessione può ravvisarsi tra la contestata violazione dell'art. 186, comma 7, del codice della strada e dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), dello stesso codice, essendo evidente che la configurabilità del reato prescinde del tutto dalla violazione oggetto della sola sanzione amministrativa: è il rifiuto a sottoporsi all'accertamento con l'etilometro ad essere sanzionato di per sé, essendo irrilevante per l'integrazione del reato se il soggetto abbia o no assunto alcool e se sì e in quale quantità. Impropriamente è stata invocata la disciplina di cui all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981 [rectius, in materia, quella di cui all'articolo 221 del codice della strada]. Ed impropriamente, conseguentemente, il giudice penale si è pronunciato sull'illecito amministrativo, pronunciando sentenza di assoluzione. Vale piuttosto il principio secondo cui il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso (...). Il giudice avrebbe dovuto provvedere rimettendo gli atti agli organi competenti, ai sensi dell'articolo 220 del codice della strada. In questo senso, la sentenza va annullata con rinvio al giudice di merito, perché provveda rispettando i suddetti principi."