Codice della strada - Art. 221. Connessione obiettiva con un reato.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI

Art. 221. Connessione obiettiva con un reato.

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità . Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 221 Codice della strada: Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 52868/2016: " ... il secondo comma dell'art. 221 C.d.S. prevede espressamente l'ipotesi di definizione del processo penale "per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità", nel qual caso la competenza del giudice penale in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa viene espressamente a cessare perché lo prevede la stessa disposizione di legge. Il ben diverso "accertamento", effettuato in sede amministrativa (della violazione amministrativa) - che va sottoposto al procedimento di accertamento specifico, incidenter tantum, nell'ambito del processo penale nel caso ipotizzato dall'art. 221 co. 1 Cod. strada - riprenderà dunque capacità di spiegare effetti autonomi allorché in sede penale si sia esclusa "l'esistenza di un reato che dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato..."; con la conseguenza che gli atti vengono restituiti per riprendere il loro corso nella naturale sede amministrativa. Tale conclusione, infine, si pone in continuità con quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 13681 del 25/02/2016), secondo la quale (p.15) "quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento" - come per l'appunto si verifica nel caso di specie - "le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino".In definitiva, il giudice il quale - come nel caso in esame - pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter co. 2 cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente  seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224 comma 3 C.d.S.). L'art. 223 comma 4 C.d.S. dispone - strumentalmente anche a tale finalità - che le sentenze ed i decreti, una volta divenuti irrevocabili, vengano trasmessi al Prefetto entro i successivi quindici giorni a cura del cancelliere competente."