Codice della strada - Art. 224-bis. Obblighi del condannato.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione II - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI
Art. 224-bis. Obblighi del condannato (1)
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 224 bis codice della strada: Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 50617/2014:"... la previsione contenuta nell'art. 6 della L. 21.2.2006 n. 102 (...) che, innovando l'art. 224 bis del Cod. strad. consente al giudice, in caso di condanna alla pena della reclusione per uno dei reati commessi con violazione delle norme del codice stradale (lesioni personali, omicidio), di disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. ... In ultimo - avendone fatto un fugace cenno il ricorrente nel proprio motivo di ricorso - deve darsi atto delle modifiche intervenute con la L. 67 del 28 aprile 2014 (cd. Legge di depenalizzazione) contenente, all'art. 1, la delega al governo, da attuarsi attraverso appositi decreti legislativi delegati da emanare entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge delega, per la predisposizione di pene detentive non carcerarie e la riforma generale del sistema sanzionatorio. In particolare - per quanto qui possa rilevare - è prevista, per alcune tipologie di reati (si tratta di quelli inclusi nelle lettere b) e c) dell'art. 1), la possibilità di applicare in caso di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità per una durata minima di almeno dieci giorni mediante prestazione da parte del condannato di attività non retribuita in favore della collettività secondo le consuete modalità già previste dall'art. 54 del D. Lgs. 274/00. Ma si tratta ancora una volta, di sanzioni aggiuntive e non sostitutive rispetto alla pena principale, non tralasciando di considerare il fatto che le disposizioni che introducono tale possibilità sono ancora di là da venire e certamente non erano (né lo sono ad oggi) applicabili per la fattispecie oggetto della sentenza impugnata in quanto norme non ancora entrate in vigore."