Codice della strada - Art. 224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI

Sezione II - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI

Art. 224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente .

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità  giudiziaria e ne dà  comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 224 codice della strada: Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 1317/2017: "1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Invero il giudice che dichiari la estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168 ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del prefetto ai sensi dell'art.224 comma III cod. della strada, attesa la distinzione tra il suddetto istituto, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, rispetto a quella prevista dall'art. 186 comma nove bis Cod. della Strada che prevede un sistema alternativo di modulazione della sanzione penale, mediante la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità, prevedendo altresì l'effetto premiale e incentivante, in ipotesi di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato convertendo la sanzione penale, della riduzione del termine di durata della sanzione amministrativa temporanea della sospensione della patente di guida. Invero nel caso in specie non può che applicarsi la generale previsione di cui all'art. 224 co III cod. della strada che rimette al prefetto la decisione sulla applicazione delle sanzione amministrative accessorie procedendo ai sensi degli art. 218 e 219 previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge. 3.Deve pertanto trovare annullamento l'ordinanza annullata con trasmissione degli atti al prefetto per quanto di competenza."