Codice della strada - Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;

b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 225 codice della strada: Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 1758 del 16/01/2014: "E. E. ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente. Con il ricorso adduce vizi anche di motivazione della decisione con riferimento all'accertamento della carenza del titolo abilitativo, nonché in punto di determinazione della pena, ritenuta eccessiva." La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, così motivando: "La doglianza sulla responsabilità è generica e comunque attinge un apprezzamento del compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarità in cui versava l'imputato: sul punto, il giudicante si è soffermato valorizzando gli accertamenti effettuati a mezzo dei sistemi informatizzati in dotazione delle forze di polizia, emotivamente e non arbitrariamente considerati sufficienti, così da rendere non necessario ulteriore verifica presso la Motorizzazione civile."