Codice della strada - Art. 228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico- amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (17A01378) (GU Serie Generale n.47 del 25-2-2017) - Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;
Ritenuto necessario provvedere, in conformita' a tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loro applicazione;
Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2016, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, indica la variazione
percentuale dell'indice del mese di novembre 2016 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 64,9%;
Vista la nota della Direzione generale della sicurezza stradale n. 7014 del 19 dicembre 2016;
Art. 1 - 1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:
a) ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 85,16»;
b) ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 170,33»;
c) ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 212,91»;
d) ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 340,65»;
e) ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 425,82»;
f) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 851,64»;
g) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1277,46».
2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2016.