Codice della strada - Art. 229. Attuazione di direttive comunitarie.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 229. Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 229 codice della strada: la norma in commento disciplina il rapporto tra fonti interne e comunitarie. Le direttive sono disciplinate dall'art 228 del TFUE, che così dispone: “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.” La Costituzione italiana, attraverso gli articoli 10 e 11 dichiara di accettare il diritto internazionale e le conseguenti limitazioni alla propria sovranità, in condizioni di parità. Il diritto comunitario rappresenta, in alcune materie, una limitazione alla sovranità legislativa dello Stato Italiano, dal momento che, come nel caso delle direttive, impone l'obbligo di perseguire i risultati da esse contemplati. L'art 229 del codice della strada dispone che il recepimento delle direttive debba avvenire tramite decreti dei Ministri della Repubblica competenti nei termini indicati dalle direttive e, in ogni caso, non oltre 12 mesi dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.