Codice della strada - Art. 232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
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art 232 codice della strada: il comma 1 della norma in commento disciplina l'emanazione delle norme di attuazione o di esecuzione delle disposizioni contenute nel codice della strada. Essa prevede, in particolare, che la competenza è demandata ai Ministri competenti che devono provvedere ad emanare le relative disposizioni nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del codice dell strada, a meno che lo stesso non disponga termini diversi. Il secondo comma prevede che i suddetti decreti e quelli contemplati dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. Mentre il comma 3, nel disciplinare le norme di trnsizione, prevede che "fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239."