Codice della strada - Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
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art 233 codice della strada: la norma contiene la disciplina specifica delle norme transitorie relative al titolo I. Il primo comma si occupa della regolamentazione dei parcheggi che, ai sensi dell'art. 7, deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del codice, prevedendo che, fino a quella data, si debbano applicare le disposizioni previgenti. Il comma 2 invece prevede che le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che si svolgeranno dal 1° gennaio 1994 , mentre fino a quella data si devono applicare le disposizioni previgenti. Il comma 3 infine dispone che devono restare ferme le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.