Codice della strada - Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II.
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti (1).
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 234 codice della strada: si segnala il seguente Parere n. 254/2012 Servizio Territorio Ambiente Energia P.F. Urbanistica ed Espropriazione (Prot. 260263 del 19 aprile 2012) della Giunta Regionale Marche per la chiarezza e la completezza espositiva del contenuto del comma 5 dell'articolo in commento: "L’art. 127, lettera d), del D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993, concernente le disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada, ha introdotto all’art. 234 del D.Lgs. n. 285/1992 un nuovo comma 5 secondo il quale le norme degli articoli 16, 17 e 18 del Codice, relative alle fasce di rispetto e le corrispondenti norme regolamentari non si applicano finché non sia stata deliberata la delimitazione dei centri abitati e la nuova classificazione delle strade. Fino all’attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia, cioè le disposizioni del DM n. 1404/1968 o quelle degli strumenti urbanistici, a seconda dei casi. Il Comune, per appurare quale sia la normativa da rispettare, deve quindi accertare se la classificazione delle strade provinciali prevista dall’art. 2, comma 8 del D.Lgs. n. 285/1992 sia stata effettuata. La L.R. n. 22/2009 stabilisce anche, all’art. 4 comma 9, che “nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968” (in verità D.M. n. 1404/1968, come spiegato nella Parte relativa ad “Art. 4, comma 9” dell’Atto di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1991/2009) “gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale”.