Codice della strada - Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V.

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità  civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità  civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre.

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
 art 237 codice della strada: Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 3014/2014 ritiene infondato il primo motivo di ricorso fornendo la seguente motivazione: "Rileva altresì la Corte che l'incidente per cui è causa, avvenuto in data 23 marzo 1991, si colloca in un contesto normativo nel quale l'assicurazione per la responsabilità civile dei ciclomotori non era obbligatoria, come risulta dal testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che è stato abrogato dall'art. 237 del c.d. nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), il quale ha stabilito il principio della obbligatorietà solo a decorrere dal l °ottobre 1993. La mancanza della obbligatorietà non escludeva, com'è ovvio, che il proprietario di un ciclomotore potesse provvedere volontariamente alla stipula di una polizza assicurativa, com'è avvenuto nel caso di specie; ma tuttavia non va dimenticato che è solo sulla base del presupposto della obbligatorietà che l'art. 18 della legge n. 990 del 1969 consentiva l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (v. oggi l'art. 144 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). L'esatta collocazione temporale della vicenda in esame, quindi, ne illumina il reale contenuto, poiché è evidente - ancorché la Corte territoriale non l'abbia rilevato nella propria motivazione - che l'odierna ricorrente non poteva agire direttamente nei confronti della società assicuratrice del ciclomotore del ....; ciò spiega le ragioni per le quali la ... tenti di agire in surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., nei confronti della società di assicurazione, senza considerare che l'utilizzazione di tale azione nei confronti del debitor debitoris, cioè la società di assicurazione, presuppone che il terzo sia appunto debitor, il che qui non è, perché il ...  non risulta aver mai pagato nulla, sicché egli non aveva alcun credito nei confronti del proprio assicuratore."