Codice della strada - Art. 238. Norme transitorie relative al titolo VI.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 238. Norme transitorie relative al titolo VI.

1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.

2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 238 codice della strada: la norma contiene la disciplina transitoria relativa al titolo VI. Il primo comma prevede che le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano a partire dal 1° gennaio 1993. Il comma 2 di conseguenza stabilisce che le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal codice della strada devono essere applicate a quelli commessi dopo la sua entrata in vigore. Il terzo comma stabilisce la competenza giurisdizionale, demandando al pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti innanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se il presente codice le attribuisce alla competenza del giudice di pace.