Codice della strada - Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.

1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà  l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà  essere completato nell'anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 239 codice della strada: contiene la disciplina transitoria relativa al titolo VII. Il comma 1 stabilisce che gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 siano impiantati a decorrere dal 1° ottobre 1993, con l'obbligo di completare le operazioni entro l'anno successivo. Dalla stessa data avrà inizio pertanto l'invio dei dati necessari da parte degli enti e delle amministrazioni interessate. Il comma 2 invece, prevede che il servizio ed i dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione contemplati dall'art. 227 siano installati a decorrere dal 1° ottobre 1993 con l'obbligo di completare le suddette installazioni entro il triennio successivo.