Codice della strada - Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.
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art 239 codice della strada: contiene la disciplina transitoria relativa al titolo VII. Il comma 1 stabilisce che gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 siano impiantati a decorrere dal 1° ottobre 1993, con l'obbligo di completare le operazioni entro l'anno successivo. Dalla stessa data avrà inizio pertanto l'invio dei dati necessari da parte degli enti e delle amministrazioni interessate. Il comma 2 invece, prevede che il servizio ed i dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione contemplati dall'art. 227 siano installati a decorrere dal 1° ottobre 1993 con l'obbligo di completare le suddette installazioni entro il triennio successivo.